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Regimi doganali |
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L'esigenza, per gli operatori economici, di disporre di strutture dove custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all'attribuzione della destinazione finale, è assicurata dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie attraverso gli istituti del:
- deposito doganale, per le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali e per le merci comunitarie previste dall'articolo 98, lettera b), del Codice doganale comunitario; Ricorrendone i presupposti, i requisiti e le condizioni, un medesimo impianto, riconosciuto come deposito doganale, può essere autorizzato dall'autorità doganale ad essere gestito anche come:
- magazzino di temporanea custodia, per merci provenienti da paesi terzi, ai sensi dell'articolo 526, punto 1 del DAC e disciplinato dagli artt. 49 e seguenti del Codice doganale comunitario.
- deposito di approvvigionamento, quando le merci ivi introdotte sono destinate unicamente a provviste di bordo per navi o aeromobili, ai sensi dell'articolo 526, punto 4 del DAC e in conformità a quanto dispone l'articolo 40 del Regolamento CEE n. 800/1999 della Commissione;
- deposito fiscale, per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa e deposito I.V.A., per i beni nazionali e comunitari in sospensione dall'imposta sul valore aggiunto.
ICPL dispone anche di un deposito autorizzato allo stoccaggio di merci di origine animale non conformi ai requisiti comunitari (non EU compliant).
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