La normativa comunitaria definisce il deposito doganale come un
regime economico e sospensivo, in quanto il regime, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità doganale, consente la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci estere depositate, con vantaggi economici connessi al differimento del pagamento di tale gravame al momento della loro destinazione finale.
DEFINIZIONI
- deposito doganale, qualsiasi luogo autorizzato dall' Autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in
cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite. In detto deposito è consentito l'immagazzinamento di:
- merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale;
- merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l'esportazione delle merci ;
- deposito doganale privato di tipo C:
- sono depositi la cui responsabilità ricade sul depositante delle merci che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente il proprietario della merce;
- il depositario è la persona responsabile della tenuta della contabilità di magazzino;
- sono applicabili le procedure semplificate, tranne che per le merci agricole soggette al prefinanziamento.
ICPL ha ricevuto l'Autorizzazione ministeriale n° M 6175/T per deposito doganale privato di tipo C